Avvocati ai tempi della destra

C’è qualcosa di malato nel profondo dell’avvocatura italiana.
Siamo bravissimi a riempirci la bocca di meravigliose enunciazioni di alti principi, soprattutto quando vanno a vantaggio della categoria (e di noi che ne facciamo, più o meno degnamente, parte).
In effetti, se si considera attentamente che cosa comporta il lavoro dell’avvocato, il severo richiamo ai principi non è solo opportuno, è doveroso: in fondo, i clienti ci affidano parti più o meno importanti delle loro vite e il minimo che si possano aspettare è che l’avvocato sia una persona onesta e non tiri a fregarli.
Quindi l’avvocato, oltre a sapere di legge, dovrebbe anche rispettarla… giusto?
E il rispetto della legge non dev’essere solo la tartufesca osservanza della lettera della norma: per fare un esempio, è vero che l’art. 104 della Costituzione recita che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, ma solo chi sia in malafede può ostinarsi a sostenere che, per ciò solo, essa non incarni un Potere dello Stato (quello Giudiziario, secondo la classica tripartizione di Montesquieu) ma sia solo — appunto — un “ordine”, quasi che i magistrati fossero una specie ibrida fra il professionista e l’impiegato pubblico; in realtà, l’inciso “da ogni altro potere” dovrebbe chiarire che proprio di un “potere” si tratta (se no, perché l’aggettivo “altro”?).
L’onestà del giurista, quindi, dev’essere anche, se non soprattutto, intellettuale.
Cosicché, quando un avvocato assurge alle più alte cariche dello Stato (parlamentare, ministro, etc.) onestà (intellettuale, ma non solo…) vorrebbe che pensasse ai casi della nazione e non più a quelli dei suoi clienti (in certi casi, la carica comporta l’incompatibilità con l’esercizio della professione e la cancellazione automatica dall’Albo professionale di appartenenza: così fu nel caso dell’Avv. Giovanni Maria Flick, dapprima ministro della Giustizia nel primo Governo Prodi e poi Giudice Costituzionale).
Sciaguratamente, non sono mancati e non mancano tuttora i casi di avvocati che continuano a difendere il loro cliente fuori delle aule giudiziarie ma dentro le Aule Parlamentari: come dimenticare il meraviglioso “Duo Pecorina” (Pecorella + Ghedini: avvocati di chiara fama, giuristi sopraffini, avvocati al soldo di S.B.)?
Ma tant’è: noi avvocati siamo anche estremamente competitivi, e il collega, ora deputato, Giuseppe Consolo, si è ben pensato di proporre una leggina che introduce notevoli guarentigie per i ministri relativamente ai fatti commessi al tempo in cui ricoprivano la carica, anche se detti fatti nulla abbiano a che vedere con il ruolo ministeriale.
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di comportarci da giuristi.
Innanzitutto, l’art. 96 della Costituzione stabilisce che “il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”.
In altre parole, se il Presidente del Consiglio o un Ministro si avvale delle sue funzioni istituzionali per commettere un reato, occorre l’autorizzazione del Parlamento per poterlo processare.
In un paese civile, questa norma avrebbe il suo senso; qui da noi è pressoché un’istigazione a delinquere (i casi in cui è stata concessa l’autorizzazione a procedere contro un parlamentare o un ministro sono alquanti rari…).
Ma proseguiamo: per le questioni inerenti il Presidente del Consiglio e i Ministri è stato istituito un Giudice speciale, il cosiddetto Tribunale dei Ministri, che ha la competenza per le indagini sui reati ministeriali; se il Tribunale ritiene che il reato ministeriale sussista, è prevista una procedura che culmina con la richiesta al Parlamento di concedere l’autorizzazione a procedere penalmente contro l’indagato di turno; se il Parlamento ritiene, “con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo” “a maggioranza assoluta dei suoi componenti” può “negare l’autorizzazione a procedere” (così l’art. 9, comma 3, della Legge Costituzionale 16/01/1989 n. 1); altrimenti rimette gli atti al Tribunale dei Ministri perché questi poi completi la procedura rimettendo a sua volta le carte al competente Giudice ordinario per il processo penale.
Se, invece, il Tribunale dei Ministri ritiene che il caso non presenti profili penalmente rilevanti, archivia il procedimento tout court; mentre se ritiene che il caso non rientri nella sua competenza perché “il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell’articolo 96 della Costituzione” “dispone la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato(così l’art. 2 L. 5/06/1989 n. 219).
Orbene, la proposta di legge n. 891 d’iniziativa del deputato Consolo, presentata l’8/05/2008 e intitolata “Modifica all’articolo 2 della legge 2 giugno 1989, n. 219, in materia di reati ministeriali” prevede di sostituire l’inciso supra evidenziato con il seguente: “trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell’articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; a tale Camera è riservata la valutazione circa la riconducibilità dei reati a quelli indicati nell’articolo 96 della Costituzione”.
In altre parole, se la proposta Consolo divenisse legge, per qualsiasi reato commesso da un soggetto al tempo in cui abbia rivestito la carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro dovrebbe essere sempre richiesta l’autorizzazione a procedere da parte del Parlamento!
Sin qui, saremmo alle solite manfrine della Casta che fa di tutto e di più per pararsi il culo.
C’è, però, che il deputato Consolo è anche avvocato e, guarda caso, l’avvocato del Ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli, il quale è attualmente indagato dalla Procura della Repubblica di Livorno per favoreggiamento di un reato ambientale (commesso alcuni anni fa, quando era Ministro dell’Ambiente — però! — nel precedente Governo Berlusconi).
La notizia è salita alla ribalta della cronaca perché la proposta di legge ha ripreso in questi giorni il suo cammino nella Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
Riappare quindi l’odioso modus operandi di quanti, giacché possono, si difendono dal processo e non nel processo.
È questa, dunque, la Giustizia secondo gli alfieri del motto “Legge e Ordine”?
Un abito su misura per gli amici e per gli amici degli amici?
Similes cum similibus congregantur: la prima Repubblica potrà anche essere morta ma, a giudicare dal fetore, l’attuale ne è solo lo zombie.
E, per restare a noi
(avvocati), questo è solo un altro dei motivi per cui, quanto a considerazione, stiamo quasi a zero.

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