E così la Procura Generale della Repubblica di Milano ha presentato ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d’Appello meneghina che aveva autorizzato la cessazione dell’alimentazione e idratazione forzate per Eluana Englaro.
Non conoscendo a fondo la vicenda sotto il profilo giuridico, non faccio commenti e mi limito a sperare che la Corte di Cassazione si pronunci — comunque riterrà di farlo — entro tempi rapidi, se non altro per rispetto al calvario di Beppino Englaro e di sua moglie.
Spero anche che il Procuratore Generale di Milano si sia risolto al passo perché sinceramente convinto che la Corte d’Appello abbia emesso un provvedimento errato rispetto al vigente ordinamento giuridico della Repubblica Italiana: è solo quella la legge cui i magistrati sono soggetti (e se qualche magistrato cominciasse a cianciare di leggi morali o religiose, faccia allora il suo dovere e si dimetta…).
Si può e si deve, invece, gridare indignazione per la decisione del Parlamento di sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avanti la Corte Costituzionale, sul risibile assunto che la Corte di Cassazione si sarebbe sostituita al legislatore (qui, lo scrivo volutamente con l’iniziale minuscola) nel pronunziare la sentenza che è stata poi presa a fondamento del ricordato decreto della Corte d’Appello di Milano.
Al di là delle implicazioni etiche della vicenda, la cosa oggettivamente scandalosa è il baratro d’insipienza dal quale i nostri deputati e senatori pontificano la loro fluida e ripugnante morale.
Sia dunque chiaro a tutti: la prima cosa che ti insegnano (o, quantomeno, che hanno insegnato a me) alla Facoltà di Giurisprudenza è che l’ordinamento giuridico — più ancora che Madre Natura — non tollera vuoti; l’ordinamento giuridico è completo per definizione; il che significa che, se in un determinato caso, manca una norma che espressamente lo contempli e disciplini, il giudice chiamato a decidere sulla domanda ha il dovere di pronunziarsi comunque, applicando le leggi esistenti e i principi generali ricavabili dall’ordinamento stesso per analogia.
In altri termini, se il legislatore (ut supra) ha finora pavidamente omesso di legiferare in materia di testamento biologico, il giudice deve (e non può fare altrimenti) ugualmente provvedere in materia.
Parlare di “supplenza” è improprio, ma se proprio si vuole, trattasi di “supplenza obbligata”; per cui piantiamola di prendere per il culo la gente e diciamo le cose come stanno (e già che ci siamo, diciamo pure che il “primato della politica” è una stronzata megagalattica; il popolo sarà anche sovrano, ma non basta una maggioranza a far sì che la “cura Di Bella” sia altro che un’illusione per i disperati su cui un pugno di politicanti da quattro soldi ha lucrato una schifosa cadrega per le loro altrettanto schifose terga — tanto per fare un esempio non troppo lontano nel tempo… se già non lo si è opportunamente dimenticato).
Quindi, pollice verso per questa destra che ogni giorno di più mostra la sua pochezza culturale, prima ancora che morale.
E pollice doppiamente verso per il Partito Democratico: adesso me ne butteranno fuori, ma non è possibile che Rutelli, Binetti & C. paralizzino in questo modo anche quel poco che resta di un bel tentativo.
Va a finire che comincio ad avere simpatia per Di Pietro e Pannella e, soprattutto, a rimpiangere Bettino…
Miserie e basta
Pubblicato Lunedì 4 Agosto 2008 Politica & dintorni 3 CommentsTags: Cassazione, Englaro, testamento biologico
Mica tanto d’accordo: l’ordinamento giuridico è completo al suo interno, non è mica un insieme illimitato.
E infatti è concepibile (e nemmeno ipotesi di scuola) l’ipotesi del difetto assoluto di giurisdizione.
Insomma, i vari strumenti per colmare le lacunae legis funzionano all’interno del campo di giurisdizione e non fuori. E, piaccia o non piaccia, l’ambito di giurisdizione è determinato propio dalla legge che è fatta dai politici, non dai magistrati.
Pertanto, sostenere che sul “testamento biologico” ci sia un difetto assoluto di giursdizione non mi sembra così campato in aria.
Poi potremo discutere se questo difetto assoluto ci sia o meno. Ma la prospettazione è almeno ammissibile (poi sarà infondata, ma è faccenda diversa).
Caro etienne64, hai ragione; ho confuso i piani del ragionamento e ho finito per scrivere una mezza corbelleria.
In realtà, quel che volevo dire è che la Cassazione non ha usurpato le prerogative del legislatore, anche perché la questione decisa non era stata definita e impostata nei termini di “testamento biologico” ma di diritto a rifiutare trattamenti sanitari — nel qual caso, in effetti, norme specifiche di legge ordinaria non mi risultano, ma “solo” l’articolo 32 della Costituzione.
Sviluppando il concetto espresso — forse troppo sinteticamente — volevo significare che, non avendo il legislatore emanato norme attuative in concreto dell’art. 32 Cost., la Cassazione ha dovuto applicare i principi generali dell’ordinamento al caso di specie che avrebbe invece potuto trovare soluzione diretta in un’ipotetica legge sul cosiddetto testamento biologico (che, a ben vedere, altro non potrebbe essere che lo sviluppo di quanto dettato in linea di principio dall’art. 32 Cost., norma comunque vigente e direttamente applicabile).
forse neanche dire che che il legislatore non ha emanato norme attuative in concreto dell’art.32 (secondo comma, chiaramente) è del tutto corretto; visto che il 2°comma dell’articolo in questione si limita ad enunciare un precetto negativo, che deve costituire il criterio di vaglio dell’eventuale costituzionalità di una norma ordinaria positiva (v. quella del casco per i maggiorenni) ma non può essere attuato; altra questione è poi quella se una eventuale legge (e non sentenza) che introducesse un negozio giuridico (il testamento biologico) nell’ordinamento sia inscrivibile nel concetto di eutanasia passiva consensuale, che parrebbe oggi tutelato dalla norma costituzionale.